{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2004-10_2004-11-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=36968&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "306cb7eead01cb22ba23ac3fb2f7012d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2004 10.2004.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2004 10.2004.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2004 10.2004.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riconoscimento di decisione italiana di interdizione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:54:33", "Checksum": "03474e74a72bfae69dc57a6fa153d2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2004 10.2004.10\nRegesto:\nriconoscimento di decisione italiana di interdizione\n\n\nche il quarto – e ultimo – requisito posto dalla convenzione si riferisce alle sentenze contumaciali, la cui delibazione è possibile solo qualora la citazione che ha introdotto la causa sia stata rimessa in tempo utile alla parte contumace o al suo mandatario autorizzato a riceverla (art. 1 n. 4);\nche la sentenza in rassegna è una sentenza contumaciale, PI 1 non essendo stata in grado di costituirsi in giudizio – sebbene condotta davanti al giudice – a causa delle menomate condizioni di salute psichica;\nche tuttavia, essendo l'interessata comparsa in tribunale, non ha senso esigere oggi “l'originale o una copia conforme della citazione alla parte contumace” come stabilisce l'art. 5 n. 3 della convenzione;\nche per il resto la legge italiana non prescrive la nomina di un patrocinatore d'ufficio all'interdicendo, la relativa procedura comportando già l'intervento del Pubblico Ministero, mentre il giudice deve esaminare egli stesso la persona in causa facendosi assistere da un consulente tecnico e disponendo l'assunzione di tutti i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio (art. 419 comma 1 e 2 del Codice civile italiano, art. 714 in fine del Codice di procedura civile italiano);\nche da questo profilo l'ordinamento italiano non assicura all'interdicendo minori garanzie processuali di quello ticinese (art. 22 segg. della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);\nche, in ultima analisi, l'interdizione decisa il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Como può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 369 cpv. 1 CC;\nche per quanto riguarda il decreto del giudice tutelare, la designazione di IS 1 come tutrice può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma dell'art. 379 cpv. 1 CC, mentre non vi è spazio per riconoscere la figura giuridica del “protutore”, ignota come tale al diritto svizzero;\nche le spese del giudizio odierno andrebbero a carico degli istanti, nessuno potendosi reputare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC in mancanza di qualsiasi opposizione alla domanda;\nche gli istanti tuttavia non chiedono la delibazione dei due provvedimenti a loro esclusivo vantaggio, ma anche nell'interesse pubblico, per evitare l'avvio di una nuova procedura nel Cantone Ticino avente il medesimo scopo;\nche in tali circostanze si giustifica equitativamente di rinunciare al prelievo di oneri;\npronuncia: 1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che:\na) l'interdizione di PI 1 pronunciata il 20 gennaio 1999 dal Tribunale di Como è riconosciuta e dichiarata esecutiva come decisione di tutela a norma dell'art. 369 cpv. 1 CC;\nb) la designazione di IS 1 come tutrice decisa il 17 aprile 1999 dal Giudice tutelare della Pretura di Como è riconosciuta e dichiarata esecutiva come nomina di tutore a norma dell'art. 379 cpv. 1 CC.\n2. Non si riscuotono tasse né spese.\n3. Intimazione a .\n|\n|\nComunicazione alla Commissione tutoria regionale 1, Chiasso. |\n|\nTerzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}