{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2004-10_2004-11-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=36968&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "306cb7eead01cb22ba23ac3fb2f7012d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2004 10.2004.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2004 10.2004.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2004 10.2004.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riconoscimento di decisione italiana di interdizione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:54:33", "Checksum": "03474e74a72bfae69dc57a6fa153d2b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2004 10.2004.10\nRegesto:\nriconoscimento di decisione italiana di interdizione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 15 novembre 2004/rgc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |\n|\nsegretario: |\nI. Bernasconi, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 2 luglio 2004 presentata da\n|\n|\nIS 1 e IS 1,\n|\nriguardante la sentenza del 20 gennaio 1999 con cui il Tribunale di Como ha sottoposto a tutela\nPI 1, __________\ne il decreto del 17 aprile 1999 con cui il Giudice tutelare della Pretura di Como ha designato IS 1 in qualità di tutrice e IS 1 in qualità di protutore;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che il 22 maggio 1998 IS 1 e IS 1 hanno postulato l'interdizione della figlia A__________ (1965), affetta da grave cerebropatia prenatale, siccome incapace di provvedere ai propri interessi;\nche il Tribunale di Como ha esaminato PI 1 e ne ha pronunciato l'interdizione con sentenza del 20 gennaio 1999;\nche in esecuzione della sentenza il giudice tutelare della Pretura di Como ha designato IS 1 in qualità di tutrice e IS 1 in qualità di protutore con decreto del 17 aprile 1999;\nche IS 1 e IS 1IS 1 hanno chiesto il 2 luglio 2004, per il tramite della Commissione tutoria regionale 1, la delibazione della sentenza di interdizione nel Cantone Ticino e il conseguente ripristino della loro autorità parentale;\nche questa Camera ha rinunciato a intimare l'istanza ad PI 1, la notifica apparendo già di primo acchito impossibile;\nche all'udienza del 14 ottobre 2004, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno precisato di instare per la delibazione della sentenza di interdizione e del decreto del giudice tutelare con cui IS 1 è stata designata tutrice della figlia, rinunciando a insistere per il ripristino della loro autorità parentale;\nche nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” sul piano internazionale l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara applicabile – sia per quanto riguarda la competenza e il diritto applicabile, sia per quanto attiene al riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri – la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori (RS 0.211.231.01), cui si fa capo per analogia nel caso di maggiorenni (art. 85 cpv. 2 LDIP);\nche i trattati internazionali stipulati dalla Svizzera prevalgono nondimeno su tale norma di collegamento sancita dal diritto interno (art. 1 cpv. 2 LDIP);\nche tra la Svizzera e l'Italia vige, per quanto riguarda la delibazione di sentenze civili e commerciali, la convenzione del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), applicabile a tutte le materie che – come le tutele e le curatele – non formano oggetto di una regolamentazione particolare in altri trattati internazionali (art. 13 della convenzione citata);\nche il primo requisito posto da tale convenzione è quello per cui la sentenza da delibare deve emanare da un tribunale competente giusta l'art. 2 della convenzione medesima o, in mancanza di norme convenzionali, giusta le norme di competenza giudiziaria internazionale ammesse dal diritto dello Stato nel quale la decisione è invocata (art. 1 n. 1 della convenzione);\nche in conformità all'art. 2 della convenzione stessa, la competenza dei tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata emessa sussiste ove sia prevista da una convenzione internazionale oppure – segnatamente – ove “si tratti di questioni di stato, di capacità civile o di diritto di famiglia di attinenti dello Stato nel quale è stata emanata la decisione” (art. 2 n. 5);\nche sentenze di interdizione riguardano in effetti “questioni di capacità civile”, tanto più che l'art. 2 n. 5 della convenzione va interpretato largamente (Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 246 in alto; v. anche Cattaneo, La convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, Lugano 1939, pag. 52 nel mezzo);\nche quindi la competenza del Tribunale di Como può ritenersi data nel senso dell'art. 1 n. 1 della convenzione;\nche il secondo requisito posto dalla convenzione italo-svizzera consiste nella compatibilità della decisione da delibare con l'ordine pubblico dello Stato in cui essa è invocata: la decisione in particolare non deve “essere in contraddizione con una decisione già emanata nella medesima contestazione da un tribunale di detto Stato” (art. 1 n. 2);\nche, non vi è ragione per intravedere nella sentenza in esame una qualsivoglia contrarietà con l'ordine pubblico svizzero, la procedura italiana di interdizione non scostandosi essenzialmente da quella vigente nel Cantone Ticino (art. 23 segg. e 37 segg. della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999; cfr. anche l'art. 11 della convenzione);\nche il terzo requisito posto dalla nota convenzione (“la decisione deve avere acquistato forza di cosa giudicata giusta la legge dello Stato ove è stata pronunciata”: art. 1 n. 3) è esso pure adempiuto, come conferma la circostanza che in concreto il giudice tutelare ha proceduto alla nomina della tutrice e del protutore in esecuzione della sentenza;"}