che con ordinanza del 10 marzo 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 28 marzo 2003 alle ore 16.15, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti; che l'udienza รจ andata deserta; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che in concreto il dispositivo n. 2 lett.