{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-04-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-9_2003-04-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59090&nX40_KEY=4711345&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e20b1e31c2c80b1e66f66401609906ec"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2003.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.04.2003 10.2003.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.04.2003 10.2003.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.04.2003 10.2003.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:09:01", "Checksum": "007da3f51fafcc9c0dbf459737494d33", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.04.2003 10.2003.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 3 marzo 2003 presentata da\nriguardante la sentenza emessa il 13 gennaio 2003 dalla giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 13 gennaio 2003 la giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________;\nche nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dalla giudice __________ ha accettato di cedere alla moglie, nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, la proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno, __________ impegnandosi ad assumere l'intero onere ipotecario (clausola n. 3.2);\nche la giudice unica del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza;\nche __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 marzo 2003, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;\nche con ordinanza del 10 marzo 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 28 marzo 2003 alle ore 16.15, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;\nche l'udienza è andata deserta;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche in concreto il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato l'11 febbraio 2003, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto a questa Camera per la delibazione;\nche entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza emanata fra le parti il 13 gennaio 2002 dalla giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (Bezirksgericht Uster, Einzelrichtein im ordentlichen Verfahren) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}