che in concreto la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 7 febbraio 2003, giorno della sua emanazione, come risulta dal timbro apposto dal presidente del tribunale sul primo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione; che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza di divorzio essendo stata emessa su richiesta comune (art. 111 CC); che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv.