che il 21 febbraio 2003 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale cantonale di Zugo, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio; che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che la clausola n. 1.8 lett.