{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-7_2003-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59092&nX40_KEY=4927986&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "44e1f7732ae51f467f5183e83b6fd733"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.2003 10.2003.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.2003 10.2003.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.2003 10.2003.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:12:29", "Checksum": "1dc30ef48b1f0aaeccf3d0da97cefc7f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.2003 10.2003.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.: |\nLugano 28 febbraio 2003/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani |\n|\nsegretaria: |\nLocatelli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 21 febbraio 2003 presentata da\n|\n|\n__________ e __________\n|\nriguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 10 gennaio 2003 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo (Kantonsgerichtspräsidium Zug, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren);\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 10 gennaio 2003 il Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo ha sciolto il matrimonio contratto il __________ 1982 da __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio (dispositivo n. 4) in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 38/1000 della particella n. __________ RFD di __________ (clausola n. 1.8 lett. b);\nche in tale sentenza il giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 6);\nche il 21 febbraio 2003 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale cantonale di Zugo, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;\nche la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche la clausola n. 1.8 lett. b della convenzione sugli effetti del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________, pari a 38/1000 della particella n. __________ RFD di __________ e l'invito al registro fondiario di far iscrivere il trasferimento di proprietà sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;\nche in concreto i dispositivi n. 4 e 6 della sentenza di divorzio hanno acquisito forza di giudicato il 16 gennaio 2003, come ha accertato il Giudice unico del Tribunale cantonale di Zugo nell'istanza di delibazione presentata a questa Camera per conto delle parti;\nche entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al giudice confederato, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG);\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 4 e 6 della sentenza emanata fra le parti il 10 gennaio 2003 dal Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo (Kantonsgerichtspräsidium Zug, Einzelrichter im ordentlichen Verfahren) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico degli istanti in solido.\n3. Intimazione:\n|\n|\n– __________; – __________. |\nComunicazione al Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale cantonale di Zugo.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente La segretaria"}