che, l'istante non potendo essere definito vittorioso, non si giustifica nemmeno l'attribuzione di ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2.5 della sentenza pronunciata fra le parti il 6 giugno 2002 dall'Amtsgericht Hochdorf, Abteilung I in Zivilsachen è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. | | | 3. Intimazione a: | | – avv. __________; – __________. | Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria