{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-04-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-6_2003-04-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59093&nX40_KEY=4927979&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "97087006344303dbdcbd38fe8217fd94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.2003 10.2003.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.2003 10.2003.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.2003 10.2003.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:25:49", "Checksum": "1d77fa77864f5d42ec00cc795f3343a8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.2003 10.2003.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 8 aprile 2003/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani |\n|\nsegretaria: |\nLocatelli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 24 febbraio 2003 presentata da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall'avv. __________)\n|\nriguardante la sentenza emanata il 6 giugno 2002 dall'Amtsgericht Hochdorf, Abteilung I in Zivilsachen, nella causa di divorzio tra l'istante e\n__________;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 6 giugno 2002 l'Amtsgericht Hochdorf, Abteilung I in Zivilsachen ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1978 da __________ e __________, omologando un accordo parziale sugli effetti del divorzio (dispositivo n. 2);\nche nel dispositivo n. 2.5 della citata sentenza il tribunale ha assegnato a __________, in liquidazione del regime dei beni, la quota di comproprietà intestata a __________ sulla particella n. __________ RFD di __________ (un sesto, non un terzo in comproprietà con il marito come sembra evincersi dalla sentenza lucernese);\nche il 3 ottobre 2002 __________ ha interposto appello contro la predetta sentenza limitatamente al contributo di mantenimento a suo favore;\nche __________ postula ora davanti a questa Camera, con richiesta del 24 febbraio 2003, la delibazione del citato dispositivo nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario;\nche con ordinanza del 4 marzo 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 28 marzo 2003, alle ore 15.45, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;\nche l'udienza è andata deserta;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche il dispositivo n. 2.5 della sentenza con cui l'Amtsgericht Hochdorf ha assegnato a __________ la quota di comproprietà di un sesto appartenente alla ex moglie della particella n. __________ RFD di __________ è l'unico punto del giudizio suscettibile di esecuzione nel Ticino;\nche in concreto il dispositivo n. 2.5 della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 19 ottobre 2002, come risulta da una decisione agli atti, emessa il 27 novembre 2002 dall'Ober-gericht, II. Kammer, del Canton Lucerna (doc. _);\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando l'accordo parziale sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposto al tribunale per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche, l'istante non potendo essere definito vittorioso, non si giustifica nemmeno l'attribuzione di ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2.5 della sentenza pronunciata fra le parti il 6 giugno 2002 dall'Amtsgericht Hochdorf, Abteilung I in Zivilsachen è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n|\n|\n|\n3. Intimazione a:\n|\n|\n– avv. __________; – __________. |\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente La segretaria"}