che la Camera ha rinunciato a intimare l'istanza nelle vie edittali per i motivi di cui si dirà in appresso; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che la procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC per analogia), nella quale il giudice statuisce previo contraddittorio (art. 363 CPC); che, di per sé, lo sconosciuto detentore della cartella ammortata andava quindi citato all'udienza;