1. L'istanza è accolta, nel senso che le clausole n. 2.2 e 2.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 14 novembre 2002 dalla giudice unica del Tribunale distrettuale di Horgen (Bezirksgericht Horgen, Einzelrichterin in Familiensachen) sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: | | – avv. __________; – __________. | | | | Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria