che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, impregiudicata per l'istante la possibilità di rivalersi eventualmente sull'ex moglie nella misura disposta dalla convenzione (un mezzo: clausola n. 2.2 in fine);