(BU 53/2003 pag. 442); accertato che, per tale motivo, gli istanti dichiarano con lettera del 9 gennaio 2004 di ritirare la loro domanda; rilevato che ciò pone fine al procedimento; considerato che, per le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. Non si riscuotono tasse né spese. 3. Intimazione alla lic. iur. __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria