L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 4 lett. a/ee della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 4 della sentenza emanata fra le parti il 12 agosto 2003 dal giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Winterthur (Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico degli istanti in solido. 3. Intimazione all'avv. __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria