che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al Tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che, non essendovi alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 4 lett.