2 CPC per analogia), nella quale il giudice statuisce previo contraddittorio (art. 363 CPC); che, di per sé, lo sconosciuto detentore della cartella in questione andrebbe quindi citato all'udienza; che nella fattispecie una simile convocazione si tradurrebbe nondimeno in un mero esercizio di forma; che, in effetti, l'annullazione di una cartella ipotecaria ha luogo – davanti al giudice di merito – secondo la procedura d'ammortamento dei titoli al portatore, col termine di un anno per le pubblicazioni (art. 870 cpv. 2 CC); che l'ammortamento di titoli al portatore (art. 981 segg. CO) è – per diritto federale – un procedimento di volontaria giurisdizione (Furter in: