che entrambe le parti risultano essere state regolarmente citate davanti al giudice, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libero l'istante di chiedere poi all'ex moglie il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 5 lett. b della convenzione;