che con ordinanza del 2 dicembre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 15 dicembre 2003 alle ore 14.30, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata in base agli atti; che l'istante ha dichiarato di rinunciare all'udienza, mentre la convenuta รจ semplicemente rimasta assente; che in simili circostanze nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett.