{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-34_2003-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59073&nX40_KEY=4926654&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0f51a083927942a8a01257f95a92df76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2003 10.2003.34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2003 10.2003.34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2003 10.2003.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:27:29", "Checksum": "e28fad1617c96b25eeb0d86720ef8e93", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2003 10.2003.34\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n17 novembre 2003/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |\n|\nsegretaria: |\nLocatelli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 7 novembre 2003 presentata da\n|\n|\n__________ e __________)\n|\nriguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 18 febbraio 2003 dal presidente del Tribunale di Sursee (Präsident I des Amtsgerichts Sursee);\nesaminati gli atti\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 18 febbraio 2003 il presidente I del Tribunale di Sursee ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a\n__________ il __________ 1967 da __________ () e __________ ();\nche con il dispositivo n. 2 della citata sentenza il presidente del Tribunale ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio stipulata dalle parti il 13 agosto 2003;\nche nella clausola n. 2.3 lett. b di tale convenzione __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, le sue particelle n. __________ e __________ RFD di __________, come pure la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________;\nche con istanza del 7 novembre 2003 le parti postulano ora la delibazione nel Cantone Ticino del dispositivo inerente al trasferimento delle citate proprietà;\nche la richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche la clausola 2.3 b) della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, come pure la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________, è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Cantone Ticino, come gli istanti riconoscono;\nche le altre clausole della convenzione omologata dal presidente dell'Amtsgericht Sursee con il dispositivo n. 2 della sentenza riguardano, in effetti, altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;\nche la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il\n12 marzo 2003, come risulta dall'attestazione apposta dall'Obergericht del Canton Lucerna sul retro dell'ultima pagina dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;\nche entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al giudice confederato, tanto da chiedere congiuntamente la delibazione del noto dispositivo nel Cantone Ticino;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG);\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 2.3 lett. b della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 18 febbraio 2003 dal presidente dell'Amtsgericht Sursee (Präsident I des dell'Amtsgerichts Sursee) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione all' __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}