| | | | | | | | Incarto n. | 17 novembre 2003/rgc | In nome | | || | La prima Camera civile del Tribunale d'appello | ||||| | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser | | segretaria: | Locatelli, vicecancelliera | sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 7 novembre 2003 presentata da | | __________ e __________) | riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 18 febbraio 2003 dal presidente del Tribunale di Sursee (Präsident I des Amtsgerichts Sursee); esaminati gli atti posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 18 febbraio 2003 il presidente I del Tribunale di Sursee ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il __________ 1967 da __________ () e __________ (); che con il dispositivo n. 2 della citata sentenza il presidente del Tribunale ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio stipulata dalle parti il 13 agosto 2003; che nella clausola n. 2.3 lett. b di tale convenzione __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, le sue particelle n. __________ e __________ RFD di __________, come pure la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________; che con istanza del 7 novembre 2003 le parti postulano ora la delibazione nel Cantone Ticino del dispositivo inerente al trasferimento delle citate proprietà; che la richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che la clausola 2.3 b) della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, come pure la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________, è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Cantone Ticino, come gli istanti riconoscono; che le altre clausole della convenzione omologata dal presidente dell'Amtsgericht Sursee con il dispositivo n. 2 della sentenza riguardano, in effetti, altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone; che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 12 marzo 2003, come risulta dall'attestazione apposta dall'Obergericht del Canton Lucerna sul retro dell'ultima pagina dell'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione; che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al giudice confederato, tanto da chiedere congiuntamente la delibazione del noto dispositivo nel Cantone Ticino; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG); vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 2.3 lett. b della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 18 febbraio 2003 dal presidente dell'Amtsgericht Sursee (Präsident I des dell'Amtsgerichts Sursee) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione all' __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria