che lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria è stato regolarmente diffidato a esibire il titolo – come detto – con triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 984 cpv. 1 CO), oltre che mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Canton Berna e nell'Anzeiger für das Amt Erlach, che sono dati, ciò premesso, i requisiti cumulativi dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: