{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-31_2004-03-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59075&nX40_KEY=4925339&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8ef43c23e321ed9f55027bdd34bb5f6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2004 10.2003.31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2004 10.2003.31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2004 10.2003.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:32:40", "Checksum": "06e8669ebd8022a8a7519aac028b4f80", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2004 10.2003.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 3 marzo 2004/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 17 ottobre 2003 presentata da\n|\n|\n__________ (patrocinata dall'avv. __________)\n|\nriguardante la sentenza emanata il 19 dicembre 2002 dall'Amtsgericht Neuss (Renania Settentrionale-Vesfalia) nella causa di divorzio da lei promossa contro\n__________;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che davanti all'Amtsgericht di Neuss (Renania Settentrionale-Vesfalia) pende un'azione di divorzio promossa da __________ nei confronti del marito __________;\nche con “decisione parziale” del 19 dicembre 2002 emessa in contumacia (Teilversäumnisurteil) il Tribunale ha obbligato il marito a informare la moglie sulla propria situazione patrimoniale al momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (11 marzo 2002), presentando un inventario di attivi e passivi;\nche con istanza del 17 ottobre 2003 __________ chiede ora a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione appena citata;\nche all'udienza del 22 dicembre 2003, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato la domanda, mentre il convenuto non è comparso;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);\nche la decisione in esame è una sentenza finale, sebbene emessa in contumacia e limitata alla definizione di un singolo punto del contenzioso fra le parti (cfr. Musielak in: Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Monaco 1992, n. 1 al § 301; Prütting, ibidem, n. 10 al § 333; Thomas/Putzo, ZPO, 20ª edizione, n. 1 al § 301 ZPO);\nche, limitatamente al suo oggetto, essa può dunque essere trattata alla stregua di una sentenza di divorzio o di separazione;\nche le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);\nche accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);\nche, dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (Siehr in: Kommentar zum Schweuzerschen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65);\nche nel caso specifico il diritto interno è effettivamente più favorevole al riconoscimento della sentenza straniera rispetto alle disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich Germanico (si veda anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/ Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine di entrambi i coniugi;\nche, ciò premesso, l'Amtsgericht di Neuss era senz'altro competente per adottare la decisione da delibare, entrambe le parti avendo la cittadinanza germanica;\nche nelle condizioni descritte rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della decisione, il rispetto dell'ordine pubblico nazionale e la regolare citazione delle parti (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 lett. c LDIP);\nche la decisione in esame è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 7 novembre 2003 sulla prima pagina in alto dell'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione;\nche il convenuto contumace risulta essere stato regolarmente citato, per il tramite del proprio patrocinatore, in tempo congruo per presentare le sue difese a norma dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP (dichiarazione dell'Amtsgericht di Neuss, del 15 gennaio 2004);\nche, in definitiva, ricorrono tutte le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione in rassegna;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,"}