b della convenzione; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 8 lett. b della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 2 ottobre 2002 dal Tribunale cantonale di Glarona (Kantonsgericht Glarus) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino. 2. La convocazione all'udienza del 23 ottobre 2003, alle ore 14.30, è annullata. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante.