che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al Tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera l'istante di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la medesima clausola n. 8 lett. b della convenzione;