; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 3.1 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 12 agosto 2003 e rettificata il 12 settembre 2003 dal presidente del Tribunale distrettuale di Muri (Präsident des Bezirksgrechts Muri) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: | | – _______________; – _______________.