che la richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che la clausola n. 3.1 della convenzione sugli effetti del divorzio con cui ________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________ (recte: