{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-23_2003-10-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59078&nX40_KEY=4927093&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "34b952ba831ce40f4f909f393e04c4db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2003 10.2003.23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2003 10.2003.23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2003 10.2003.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:26:16", "Checksum": "8e331788cbb71ed1239af3e1b7bb4f71", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2003 10.2003.23\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto no |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 26 agosto 2003 presentata da\n|\n|\n_______________ |\ne\n|\n|\n_______________\n|\nriguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 12 agosto 2003 dal presidente del Tribunale distrettuale di Muri (Präsident des Bezirksgrechts Muri);\nesaminati gli atti\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 12 agosto 2003 il presidente del Tribunale distrettuale di Muri (AG) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a Baar il __________ 1984 da ______ e _________);\nche con il dispositivo n. 2 della citata sentenza il presidente del Tribunale ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio firmata dalle parti il 1° e il 4 maggio 2003;\nche nella clausola n. 3.1 di tale convenzione _______ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFD di __________ (recte: di __________);\nche nel dispositivo n. 3 della sentenza il presidente del Tribunale ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il citato trasferimento di proprietà;\nche il 26 agosto 2003 le parti hanno postulato congiuntamente, per il tramite del Tribunale distrettuale di Muri, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;\nche in seguito, il 12 settembre 2003, il presidente del Tribunale distrettuale di Muri ha rettificato un'inesattezza contenuta nel noto dispositivo della sentenza, precisando che l'immobile da trasferire a _________ è in realtà la particella n. __________ RFD di __________, intestata a entrambi i coniugi;\nche la richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche la clausola n. 3.1 della convenzione sugli effetti del divorzio con cui ________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________ (recte: __________) con invito all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere il trasferimento di proprietà sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino;\nche le altre clausole della convenzione omologata dal Tribunale distrettuale di Muri con il dispositivo n. 2 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;\nche la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il\n14 agosto 2003, rispettivamente, nella sua forma rettificata, il\n27 settembre 2003, come ha attestato il cancelliere del Tribunale distrettuale di Muri sull'estratto della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;\nche entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al giudice confederato, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione del noto dispositivo nel Cantone Ticino;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG);\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 3.1 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 12 agosto 2003 e rettificata il 12 settembre 2003 dal presidente del Tribunale distrettuale di Muri (Präsident des Bezirksgrechts Muri) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n– _______________; – _______________. Comunicazione al presidente del Tribunale distrettuale di Muri. |\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}