che gli oneri processuali del giudizio attuale vanno addebitati all'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione (necessaria – come detto – in ossequio all'art. 511 cpv. 1 CPC) e non potendosi dunque reputare “soccombente” (giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC), riservata se mai all'istante la possibilità di ricuperare metà dei costi in virtù della clausola n. 4 della convenzione omologata dal Pretore del Distretto di Lugano; che per motivi analoghi non è possibile attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: