OA.2000.281, terminato per convenzione omologata il 20 novembre 2002); che, comunque sia, al contraddittorio del 30 settembre 2003 davanti al giudice delegato di questa Camera il convenuto ha dichiarato espressamente di non sollevare contestazioni circa la sua convocazione nelle forme degli assenti da parte del Tribunale comunale di Boljevac; che nelle circostanze descritte non può farsi questione di contrarietà all'ordine pubblico processuale svizzero, mentre per quanto riguarda le conseguenze del divorzio il convenuto ha potuto pienamente salvaguardare i suoi diritti davanti al Pretore del Distretto di Lugano; che, per finire, l'istanza dell'interessata può essere accolta;