che potrebbe lasciare perplessi invece il rispetto dell'ordine pubblico processuale svizzero, non tanto per la motivazione laconica del pronunciato, quanto per il modo in cui la decisione è stata emessa; che l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP non impedisce invero il riconoscimento di sentenze contumaciali (nell'accezione dell'art. 27 cpv. 1 lett. c LDIP), come quella in rassegna, alla condizione però che il convenuto abbia avuto l'effettiva possibilità di costituirsi in giudizio (I CCA, sentenza inc. 10.2002.8 del 2 ottobre 2002, consid. 4 segg.);