che l'istante ha dato seguito all'invito, producendo il 2 settembre 2003 la traduzione inerente al passaggio in giudicato della sentenza (in cirillico); che al contraddittorio del 30 settembre 2003 l'istante ha confermato la propria richiesta di delibazione, cui il convenuto ha aderito; che le parti hanno rinunciato a un dibattimento finale; che nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che la Camera civile di appello รจ competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);