{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-22_2003-10-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59079&nX40_KEY=4927240&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a30a3c90cc09c2251beecd53890e90b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2003 10.2003.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2003 10.2003.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2003 10.2003.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:25:22", "Checksum": "471678f6963d88943fa165947dd518d9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2003 10.2003.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche nelle circostanze descritte non può farsi questione di contrarietà all'ordine pubblico processuale svizzero, mentre per quanto riguarda le conseguenze del divorzio il convenuto ha potuto pienamente salvaguardare i suoi diritti davanti al Pretore del Distretto di Lugano;\nche, per finire, l'istanza dell'interessata può essere accolta;\nche gli oneri processuali del giudizio attuale vanno addebitati all'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione (necessaria – come detto – in ossequio all'art. 511 cpv. 1 CPC) e non potendosi dunque reputare “soccombente” (giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC), riservata se mai all'istante la possibilità di ricuperare metà dei costi in virtù della clausola n. 4 della convenzione omologata dal Pretore del Distretto di Lugano;\nche per motivi analoghi non è possibile attribuire ripetibili;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 21 giugno 1994 dal Tribunale comunale di Boljevac (Repubblica Federale di Iugoslavia, ora Serbia-Montenegro) nella causa di divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n– avv. __________; – avv.____________ |\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}