{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-22_2003-10-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59079&nX40_KEY=4927240&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a30a3c90cc09c2251beecd53890e90b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2003 10.2003.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2003 10.2003.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2003 10.2003.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:25:22", "Checksum": "471678f6963d88943fa165947dd518d9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.10.2003 10.2003.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, 2 ottobre 2003/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |\n|\nsegretaria: |\nLocatelli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 18 agosto 2003 presentata da\n|\n|\n____________________ (patrocinata dall'avv. __________), |\nriguardante la sentenza emanata il 21 giugno 1994 dal Tribunale comunale di Boljevac (Repubblica Federale di Iugoslavia, ora Serbia-Montenegro) nella causa di divorzio fra l'istante e\n|\n|\n_____________ (patrocinato dall'); |\n|\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 21 giugno 1994 il Tribunale comunale di Boljevac (Repubblica Federale di Iugoslavia, ora Serbia-Montenegro) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a Boljevac il 6 marzo 1984 da __________ e __________, entrambi cittadini serbi;\nche con istanza del 18 agosto 2003 __________ ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera;\nche il 25 agosto 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 30 settembre successivo, ordinando la comparizione personale del convenuto e invitando l'istante a completare la traduzione della sentenza da delibare;\nche l'istante ha dato seguito all'invito, producendo il 2 settembre 2003 la traduzione inerente al passaggio in giudicato della sentenza (in cirillico);\nche al contraddittorio del 30 settembre 2003 l'istante ha confermato la propria richiesta di delibazione, cui il convenuto ha aderito;\nche le parti hanno rinunciato a un dibattimento finale;\nche nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);\nche le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);\nche accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), nessuna delle quali però è stata firmata dalla Repubblica Federale di Iugoslavia (ora Serbia-Montenegro);\nche, ad ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale estero era data già a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;\nche, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine pubblico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 LDIP);\nche nel caso specifico la sentenza di divorzio ha acquisito carattere definitivo (“la decisione è valida”) il 21 giugno 1994, giorno della sua emanazione, come risulta dalla stampiglia apposta dallo stesso Tribunale comunale di Boljevac sulla prima pagina del giudizio prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera;\nche nemmeno il convenuto, del resto, muove obiezioni al proposito;\nche la sentenza in questione non appare contraria all'ordine pubblico sostanziale svizzero, sebbene il tribunale serbo si sia limitato a sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio;\nche potrebbe lasciare perplessi invece il rispetto dell'ordine pubblico processuale svizzero, non tanto per la motivazione laconica del pronunciato, quanto per il modo in cui la decisione è stata emessa;\nche l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP non impedisce invero il riconoscimento di sentenze contumaciali (nell'accezione dell'art. 27 cpv. 1 lett. c LDIP), come quella in rassegna, alla condizione però che il convenuto abbia avuto l'effettiva possibilità di costituirsi in giudizio (I CCA, sentenza inc. 10.2002.8 del 2 ottobre 2002, consid. 4 segg.);\nche nella fattispecie l'istante aveva promosso azione di divorzio definendo il convenuto “senza dimora nota, ma residente in Svizzera, dove lavora” (sentenza, pag. 1 in alto), sicché il tribunale aveva proceduto in assenza del convenuto, designando a quest'ultimo un difensore d'ufficio nella persona di un'impiegata del Centro delle opere sociali di Boljevac;\nche l'ignota dimora del convenuto in Svizzera era in realtà ben poco verosimile, ove appena si pensi che qualche anno dopo, il 10 maggio 2000, l'istante ha regolarmente citato __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere l'integrazione della sentenza serba in merito alle conseguenze del divorzio (inc. OA.2000.281, terminato per convenzione omologata il 20 novembre 2002);\nche, comunque sia, al contraddittorio del 30 settembre 2003 davanti al giudice delegato di questa Camera il convenuto ha dichiarato espressamente di non sollevare contestazioni circa la sua convocazione nelle forme degli assenti da parte del Tribunale comunale di Boljevac;"}