vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che le clausole n. 2 e 2.3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 5 della sentenza emanata fra le parti il 18 novembre 2002 dal Tribunale Cantonale di Sciaffusa (Kantonsgericht Schaffhausen) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | –_ __________________. | Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria