che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione confederata dovendosi – appunto – a una transazione da loro stipulata davanti al tribunale; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle istanti (art. 9 cpv. 4 LTG); vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: