che l'11 luglio 2003 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale superiore del Canton Zurigo, la delibazione nel Cantone Ticino del dispositivo inerente al trasferimento di proprietà immobiliare; che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o citate in contumacia (lett.