vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 4.1.2 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata con sentenza emanata fra le parti il 16 luglio 2002 dal presidente del Gerichtskreis VIII Bern-Laupen è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: | | – __________ (con l'istanza); – avv. __________. | Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria