{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-01-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-1_2003-01-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59098&nX40_KEY=4711356&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8b1ff5a436e99c4e77ae467834bec400"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2003.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.01.2003 10.2003.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.01.2003 10.2003.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.01.2003 10.2003.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:47:39", "Checksum": "b3b97a4ae88a3ba3426917440e2777e7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.01.2003 10.2003.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30 dicembre 2002 presentata da\nriguardante la sentenza del 16 luglio 2002 con cui il presidente del Gerichtskreis VIII Bern-Laupen ha pronunciato il divorzio tra l'istante e\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 16 luglio 2002 il presidente del Gerichtskreis VIII Bern Laupen ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1964 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;\nche in tale accordo __________ dichiara di cedere all'ex moglie, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ (88/1000, corrispondente all'unità n. 9);\nche __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 30 dicembre 2002, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex marito nel registro fondiario;\nche in separate attestazioni del 19 e 20 dicembre 2002 __________ e __________ dichiarano di rinunciare al contraddittorio davanti alla Camera e di non opporsi alla delibazione;\nche, la documentazione risultando completa e le parti concordando sulla richiesta in esame, nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);\nche la clausola n. 4.1.2 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;\nche le altre clausole della convenzione omologata dal presidente del Gerichtskreis VIII Bern-Laupen riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;\nche la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 30 luglio 2002, come risulta dall'attestazione rilasciata il 27 agosto 2002 dalla cancelleria del Tribunale confederato;\nche le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro presentata al presidente del tribunale per l'approvazione;\nche sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;\nche gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera l'istante di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 4.1.2 della convenzione;\nche per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 4.1.2 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata con sentenza emanata fra le parti il 16 luglio 2002 dal presidente del Gerichtskreis VIII Bern-Laupen è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente La segretaria"}