che tuttavia, in mancanza di omologazione giudiziaria, una transazione conclusa senza l'intervento del giudice non può essere oggetto di delibazione (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a edizione, n. 1 ad art. 30 nel mezzo; Volken, op. cit., n. 5 ad art. 30; Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 7 ad art. 30); che in concreto, per tacere il fatto che il noto trapasso immobiliare è stato pattuito nel contratto di cessione e non nella convezione di divorzio, la sentenza germanica non contiene alcun accenno alla convenzione notarile, né gli istanti pretendono che essa sia stata in un qualche modo approvata dal giudice;