che pure la convenzione con il Reich Germanico assimila alle decisioni giudiziarie “le transazioni concluse nel corso di un esperimento di conciliazione o in seguito all'azione aperta davanti un tribunale civile o confermate da quest'ultimo” (art. 8); che una disciplina analoga è prevista, per altro, dall'art. 30 LDIP, a condizione che la transazione giudiziale sia equiparata, nello Stato in cui è stata stipulata, a una decisione giudiziaria; che, certo, nulla impedisce a coniugi consenzienti di stipulare, per il tramite di un notaio, una convenzione sulla liquidazione immobiliare del loro regime matrimoniale;