I, Europe, Ginevra 2000, pag. 5 verso il basso); che il contratto di cessione e convenzione di divorzio (Überlassungsvertrag, Scheidungsvereinbarung) del 19 dicembre 2002 non costituisce una “decisione” nel senso della convenzione con il Reich Germanico né della LDIP; che la predetta convenzione notarile non costituisce – né gli istanti lo pretendono – neppure una “sentenza arbitrale”, ammesso che la liquidazione del regime matrimoniale possa essere sottoposta a un siffatto collegio; che, invero, per “sentenze civili” nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo giudizi di merito, ma anche transazioni giudiziarie (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, pag. 432 n. 11a);