; che in materia di divorzio la procedura germanica prevede la competenza esclusiva dei Tribunali di famiglia (Familiengerichte, sezioni degli Amtsgerichte: § 606 ZPO), i quali statuiscono – di regola con giudizio unico – anche sulla liquidazione del regime matrimoniale (§ 623 cpv. 1 ZPO con rinvio al § 621 cpv. 1 n. 8; Dutoit/Arn/Sfondylia/Taminelli, Le divorce en droit comparé, vol. I, Europe, Ginevra 2000, pag. 5 verso il basso);