che le “decisioni straniere” di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione a norma degli art. 25 segg. LDIP possono, a loro volta, emanare da un'autorità giudiziaria, amministrativa o legislativa (FF 1983 I 302), senza riguardo alla loro denominazione (sentenza, decisione, risoluzione, misura, atto pubblico) o alla designazione dell'ente che le ha emesse (tribunale, autorità, commissione: Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 3 ad art. 25); che in materia di divorzio la procedura germanica prevede la competenza esclusiva dei Tribunali di famiglia (Familiengerichte, sezioni degli Amtsgerichte: