{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-12-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-18_2003-12-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59082&nX40_KEY=4711318&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8a2dd584115aa8e6e248912b32bbd800"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2003.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2003 10.2003.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2003 10.2003.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2003 10.2003.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:02:38", "Checksum": "6196fa164bd0febb5131f779e0ac4218", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2003 10.2003.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche, tuttavia, nessuno dei dispositivi della sentenza emanata il 31 gennaio 2003 dal tribunale germanico è suscettibile di esecuzione nel Canton Ticino, il giudizio concernendo infatti unicamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (dispositivo n. 1), il riparto degli averi di previdenza (dispositivo n. 2) e la sorte degli oneri processuali (dispositivo n. 3);\nche di conseguenza, per quanto riguarda la sentenza in sé, l'istanza di delibazione si rivela senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC);\nche, invero, gli istanti chiedono di delibare la convenzione notarile del 19 dicembre 2002, “per poter dar seguito a quanto previsto nella succitata convenzione relativamente alla particella n. __________ RFD del comune di __________ e meglio per poter procedere al trapasso della proprietà all'ufficio dei registri di __________ ” (istanza, 2° foglio verso l'alto);\nche la convenzione con il Reich Germanico prevede il riconoscimento delle “decisioni giudiziarie”, senza riguardo alla loro denominazione (sentenze, decisioni, mandati d'esecuzione), ad eccezione dei sequestri e delle misure provvisionali (art. 1), come pure delle “sentenze arbitrali” (art. 9);\nche le “decisioni straniere” di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione a norma degli art. 25 segg. LDIP possono, a loro volta, emanare da un'autorità giudiziaria, amministrativa o legislativa (FF 1983 I 302), senza riguardo alla loro denominazione (sentenza, decisione, risoluzione, misura, atto pubblico) o alla designazione dell'ente che le ha emesse (tribunale, autorità, commissione: Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 3 ad art. 25);\nche in materia di divorzio la procedura germanica prevede la competenza esclusiva dei Tribunali di famiglia (Familiengerichte, sezioni degli Amtsgerichte: § 606 ZPO), i quali statuiscono – di regola con giudizio unico – anche sulla liquidazione del regime matrimoniale (§ 623 cpv. 1 ZPO con rinvio al § 621 cpv. 1 n. 8; Dutoit/Arn/Sfondylia/Taminelli, Le divorce en droit comparé, vol. I, Europe, Ginevra 2000, pag. 5 verso il basso);\nche il contratto di cessione e convenzione di divorzio (Überlassungsvertrag, Scheidungsvereinbarung) del 19 dicembre 2002 non costituisce una “decisione” nel senso della convenzione con il Reich Germanico né della LDIP;\nche la predetta convenzione notarile non costituisce – né gli istanti lo pretendono – neppure una “sentenza arbitrale”, ammesso che la liquidazione del regime matrimoniale possa essere sottoposta a un siffatto collegio;\nche, invero, per “sentenze civili” nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo giudizi di merito, ma anche transazioni giudiziarie (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, pag. 432 n. 11a);\nche pure la convenzione con il Reich Germanico assimila alle decisioni giudiziarie “le transazioni concluse nel corso di un esperimento di conciliazione o in seguito all'azione aperta davanti un tribunale civile o confermate da quest'ultimo” (art. 8);\nche una disciplina analoga è prevista, per altro, dall'art. 30 LDIP, a condizione che la transazione giudiziale sia equiparata, nello Stato in cui è stata stipulata, a una decisione giudiziaria;\nche, certo, nulla impedisce a coniugi consenzienti di stipulare, per il tramite di un notaio, una convenzione sulla liquidazione immobiliare del loro regime matrimoniale;\nche tuttavia, in mancanza di omologazione giudiziaria, una transazione conclusa senza l'intervento del giudice non può essere oggetto di delibazione (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a edizione, n. 1 ad art. 30 nel mezzo; Volken, op. cit., n. 5 ad art. 30; Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 7 ad art. 30);\nche in concreto, per tacere il fatto che il noto trapasso immobiliare è stato pattuito nel contratto di cessione e non nella convezione di divorzio, la sentenza germanica non contiene alcun accenno alla convenzione notarile, né gli istanti pretendono che essa sia stata in un qualche modo approvata dal giudice;\nche, in definitiva, la nota convenzione non è suscettibile di essere riconosciuta né in applicazione della Convenzione con il Reich Germanico né in virtù della LDIP e non può dunque essere delibata;\nche del resto __________ si è impegnata a rilasciare ogni dichiarazione necessaria e a comparire personalmente in Svizzera davanti a un pubblico ufficiale per consentire il trapasso dell'immobile al marito (clausola A.2.7.4 della convenzione notarile);\nche, ciò posto, gli oneri del giudizio attuale vanno addebitati agli istanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), riservata se mai alla moglie la possibilità di ricuperare eventuali esborsi in virtù della clausola A.2.7.4 della convenzione;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza di delibazione è respinta.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico degli istanti in solido.\n3. Intimazione all'_______________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}