{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-12-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-18_2003-12-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59082&nX40_KEY=4926292&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8a2dd584115aa8e6e248912b32bbd800"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2003 10.2003.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2003 10.2003.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2003 10.2003.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:29:03", "Checksum": "c3ea560954234b43d5ebea6d9cc7d104", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2003 10.2003.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 17 dicembre 2003/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa prima Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nG. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |\n|\nsegretaria: |\nChietti Soldati, vicecancelliera |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 giugno 2003 presentata da\n|\n|\n___________________, e _________________\n|\nriguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 31 gennaio 2003 dall'Amtsgericht Hersbruck;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 31 gennaio 2003 l'Amtsgericht di Hers-bruck (Baviera) ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, cittadini tedeschi (dispositivo n. 1), regolamentando la ripartizione degli averi di previdenza (dispositivo n. 2) e statuendo sugli oneri processuali (dispositivo n. 3);\nche, in vista dello scioglimento del matrimonio, con atto pubblico del 19 dicembre 2002 rogato dal notaio __________ di __________ i coniugi avevano stipulato un contratto di cessione e convenzione di divorzio (Überlassungsvertrag, Scheidungsvereinbarung), nel quale – tra l'altro – __________ dichiarava di cedere al marito la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________ (clausola A.2.7.1 con rinvio alla clausola A.1.3) e __________ si impegnava, da parte sua, ad assumere tutti gli oneri legati all'immobile (clausola A.2.7.1);\nche con istanza del 23 giugno 2003 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva la sentenza predetta, in modo da ottenere l'iscrizione della proprietà nel registro fondiario a nome del solo __________, dando seguito a quanto previsto nella convenzione del 19 dicembre 2002;\nche l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);\nche le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);\nche accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);\nche, dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65);\nche in concreto il diritto interno è più favorevole al riconoscimento della sentenza straniera per rapporto alle disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich Germanico (si veda anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine di entrambi i coniugi;\nche, per altro, la convenzione con il Reich Germanico non osta all'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emanate nell'altro Stato (Siehr, op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP);\nche, invero, l'art. 65 LDIP riguarderebbe solo il divorzio come tale, ovvero la pronuncia di stato, non le relative conseguenze (Siehr, op. cit., n. 5 ad art. 65 LDIP), sebbene a tale esclusione sfugga lo scioglimento del regime dei beni (Siehr, op. cit., n. 28 ad art. 65 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 203 n. 586);\nche nelle condizioni descritte l'Amtsgericht di Hersbruck era senz'altro competente a pronunciare il divorzio fra le parti, entrambe avendo la cittadinanza germanica (art. 65 cpv. 1 LDIP);\nche, ciò posto, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della convenzione), presupposti che si identificano per l'essenziale con quelli degli art. 29 lett. b, 27\ncpv. 1 e 27 cpv. 2 lett. c LDIP;\nche nel caso specifico la sentenza di divorzio è passata in giudicato il 31 gennaio 2003, come risulta dall'attestazione apposta il 4 febbraio 2003 dallo stesso Amtsgericht di Hersbruck sulla prima pagina in alto dell'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione;"}