che con ordinanza del 22 aprile 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 9 maggio 2003, alle ore 15.30, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti; che l'udienza รจ andata deserta; che in simili circostanze nulla osta all'emanazione del giudizio; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett.