_), e ne postula ora il riconoscimento in Svizzera, congiuntamente con l'ex marito (doc. _); che non risultano motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza dovrebbe essere negato (art. 6 e 10 della Convenzione medesima); che per il resto la sentenza in oggetto è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione rilasciata il 29 agosto 2002 dalla stessa Corte della Contea di Barnet (doc. _); che in definitiva la sentenza del 16 luglio 2002 adempie i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata; che i costi dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, non essendovi parti soccombenti (nel senso dell'art. 148 cpv.