2, 25 segg. e 65 LDIP); che secondo l'art. 2 cpv. 2 della citata Convenzione i divorzi stranieri sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda nello Stato del divorzio l'attore vi aveva la propria dimora abituale e i coniugi vi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme; che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, il marito – attore – avendo la sua residenza abituale in Gran Bretagna sin dal maggio del 1999; che inoltre la convenuta ha formalmente aderito alla domanda di divorzio, come risulta dalla sentenza (doc. _), e ne postula ora il riconoscimento in Svizzera, congiuntamente con l'ex marito (doc.