1 CPC); che l'esecutività in Svizzera di sentenze pronunciate in Gran Bretagna sullo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per la Gran Bretagna il 24 agosto 1975; che sussidiariamente, nella misura in cui non leda la convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto privato (art. 17 della Convenzione in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg.