{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-09-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_10-2003-13_2003-09-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59086&nX40_KEY=4711327&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "851bc36724d508ee81da4707a4c5d315"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2003.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2003 10.2003.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2003 10.2003.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2003 10.2003.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:59:01", "Checksum": "ab2c91521c17ea1522a517b60a0a5ccd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2003 10.2003.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 4 aprile 2003 presentata da\nrelativa alla sentenza del 16 luglio 2002 con cui la Corte della Contea di Barnet, Londra (Barnet County Court) ha pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: che con sentenza del 16 luglio 2002 la Corte della Contea di Barnet (Barnet County Court) ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato l'__________ 1996 a Hendon (Distretto londinese di Barnet) tra i cittadini italiani __________ e __________;\nche il 4 aprile 2003 __________ e __________ hanno chiesto alla Camera civile di appello la delibazione di tale sentenza;\nche le parti hanno dichiarato di rinunciare al contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;\ne considerando\nin diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);\nche l'esecutività in Svizzera di sentenze pronunciate in Gran Bretagna sullo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per la Gran Bretagna il 24 agosto 1975;\nche sussidiariamente, nella misura in cui non leda la convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto privato (art. 17 della Convenzione in relazione con gli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);\nche secondo l'art. 2 cpv. 2 della citata Convenzione i divorzi stranieri sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda nello Stato del divorzio l'attore vi aveva la propria dimora abituale e i coniugi vi avevano da ultimo abitualmente dimorato insieme;\nche tale condizione è adempiuta nel caso in esame, il marito – attore – avendo la sua residenza abituale in Gran Bretagna sin dal maggio del 1999;\nche inoltre la convenuta ha formalmente aderito alla domanda di divorzio, come risulta dalla sentenza (doc. _), e ne postula ora il riconoscimento in Svizzera, congiuntamente con l'ex marito (doc. _);\nche non risultano motivi di ordine pubblico per cui il riconoscimento della sentenza dovrebbe essere negato (art. 6 e 10 della Convenzione medesima);\nche per il resto la sentenza in oggetto è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione rilasciata il 29 agosto 2002 dalla stessa Corte della Contea di Barnet (doc. _);\nche in definitiva la sentenza del 16 luglio 2002 adempie i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere delibata;\nche i costi dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, non essendovi parti soccombenti (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC) che possano essere tenuti a sopportarli;\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 16 luglio 2002 con cui la Corte della Contea di Barnet (Barnet County Court) ha sciolto il matrimonio contratto l'11 aprile 1996 da __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico degli istanti in solido.\n3. Intimazione all'avv. __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}